Vendita case: documentazione necessaria

Quando si procede alla vendita di case o di un terreno, venditore e acquirente – dopo aver concluso le loro trattative – si recano presso un notaio per stipulare un atto di vendita (definito rogito).Vendita case Trapani: documentazione necessaria

Quale documentazione è richiesta a venditore e acquirente per la stipula dell’atto di vendita?

Ovviamente sia il venditore sia l’acquirente saranno identificati dal notaio e pertanto dovranno produrre entrambi una copia in corso di validità del loro documento di identità. Ma a entrambi gli attori di questo negozio giuridico verrà richiesto anche di produrre la seguente documentazione:

  • Una certificazione che attesti lo stato civile
  • Un certificato che attesti il regime patrimoniale
  • Una copia del permesso di soggiorno se uno dei due attori è un extracomunitario residente in Italia.

Ovviamente non è questa la sola documentazione che è necessario produrre per concludere l’atto di vendita di un immobile. Infatti bisogna includere nel rogito anche delle attestazione relative all’immobile, la cui produzione pertanto è in capo al venditore, mentre l’acquirente deve produrre un’altra serie di documenti.

La documentazione necessaria alla vendita case  che deve produrre il venditore

Il venditore al momento della conclusione dell’atto di vendita ha la responsabilità di produrre:

  • I documenti che attestano la provenienza dell’immobile (cioè il precedente atto notarile di compravendita, di donazione o di altra condizione e, in caso di successione, una copia della stessa).
  • La documentazione catastale relativa all’immobile. Le planimetrie registrate presso il Catasto dovranno essere conformi allo stato in cui si trova l’immobile al momento della vendita; pertanto, le planimetrie catastali dovranno essere aggiornate nel caso in cui l’immobile abbia subito delle variazioni nel corso del tempo (per esempio dei frazionamenti o una disposizione differenti dei vani). Se l’acquirente non presenta le planimetrie aggiornate, l’atto di vendita è nullo.
  • La visura ipotecaria che attesti che l’immobile messo in vendita dall’acquirente sia libero da ipoteche o da altri aggravi.
  • L’attestazione della prestazione energetica (APE) cioè il documento che indica le condizioni energetiche di quell’immobile.
  • Il certificato di agibilità e abitabilità (che invece attesta le condizioni di igiene e sicurezza e della costruzione).
  • Una copia del regolamento di condominio, nel caso di vendita di un appartamento che si trova all’interno di un condominio.
  • Una copia del contratto di locazione, invece, nel caso in cui il venditore stia alienando un immobile che sia al momento affittato.

La documentazione necessaria alla vendita  deve produrre l’acquirente

Anche l’acquirente è responsabile della presentazione di alcuni documenti necessari alla conclusione dell’atto di vendita dinanzi al notaio.

Egli dovrà consegnare:

  • L’eventuale contratto preliminare concluso con l’acquirente e dovrà attestare, se avvenuto, il pagamento di acconti.
  • La documentazione necessaria alla richiesta delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa (ovviamente se pertinente alla vendita in questione).
  • La documentazione che attesti l’eventuale concessione del mutuo richiesto per l’acquisto dell’immobile (anche in questo caso solo se l’acquirente si trova nella condizione di aver richiesto e ricevuto un mutuo per l’acquisto).

La vendita di terreni o di fabbricati, invece, è corredata da altre tipologie di certificazioni:

Nel caso in cui il venditore stia alienando un fabbricato, oltre alla documentazione già indicata, dovrà inoltre presentare la copia dell’eventuale licenza o concessione edilizia o del permesso di costruire; il certificato di destinazione urbanistica (nel caso in cui la vendita del fabbricato includa anche l’alienazione di terreni con una superficie superiore a 5000 mq.); la documentazione che certifichi eventuali modifiche catastali, edilizie, urbanistiche (in questo caso è necessario munirsi sia delle visure catastali anteriori alle modifiche sia delle copie delle concessioni edilizia o dei permessi per costruire richiesti e rilasciati dal Comune – anche in sanatoria – e di eventuali denunce di inizio di attività); un documento che attesti, se del caso, il condono edilizio.

Se la vendita ha per oggetto un terreno, in questo caso il venditore deve munirsi del Certificato di destinazione urbanistica; di una perizia giurata in stima e – per la compravendita dei terreni agricoli – della rinuncia alla prelazione da parte dei coltivatori diretti confinanti.

Per ricevere ulteriori informazioni o consulenza sulla documentazione necessaria alla vendita, non esitate a contattarmi.

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