L’attestazione di prestazione energetica (APE) è un documento che non può mancare nel caso della vendita di immobili, così come in caso di locazione, poiché prescritto dalla legge: è dunque obbligatorio.
In questo articolo, cercherò di fornirvi tutte le informazioni basilari sull’APE proprio nel caso della vendita di immobili e, se desiderate ulteriori indicazioni sull’attestazione per la compravendita dei vostri immobili a Trapani, sarò lieto di fornirvi la mia assistenza.
Il Decreto Legislativo che prescrive l’obbligo di certificare le prestazioni energetiche di immobili o edifici è il n. 192 del 19 agosto 2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e potete consultarlo facilmente anche on-line se volete verificare nel dettaglio alcuni aspetti relativi all’APE.
Cosa è l’Attestato di Prestazione Energetica e perché è utile a prescindere dall’obbligo di legge
L’APE, come forse saprete, è un certificato che valuta le prestazioni energetiche di un immobile o di un edificio su una scala di “valori” espressi in lettere. Come abbiamo detto, eseguire la valutazione della prestazione energetica è un obbligo di legge anche nel caso della vendita di immobili, ma è una valutazione utile a chi decide di acquistare un immobile per conoscerne i consumi e a chi lo deve vendere anche per valutare interventi che ne migliorino le prestazioni energetiche (e che lo renderanno più appetibile sul mercato).
L’APE viene certificata da tecnici specializzati a tal fine (e che possiamo definire certificatori) e ha una validità di 10 anni. Il certificato deve essere conservato insieme al libretto della caldaia.
Ma, esattamente, cosa valuta un certificatore?
L’analisi energetica dell’immobile, che viene eseguita con il supporto di software specifici, stima una serie di indicatori, quali per esempio le caratteristiche di infissi, murature, i sistemi di raffreddamento o di riscaldamento dell’edificio e dell’acqua, la tipologia di impianto e, se presenti, sistemi di produzione di energia rinnovabile. La qualità di tutti questi elementi determina una maggiore o minore consumo di energia che viene appunto indicato nell’attestazione di prestazione energetica.
L’attestato di prestazione energetica e la vendita di immobili: cosa è necessario sapere anche a Trapani
A partire dal 1 Luglio 2009, l’attestazione di prestazione energetica è divenuta obbligatoria per la vendita di immobili e, dal mese di Gennaio 2012, è altresì diventato obbligatorio inserire l’indice di valutazione energetica negli annunci immobiliari di vendita (o di locazione).
Chi è proprietario di un immobile e desidera venderlo deve, pertanto, far eseguire la certificazione di prestazione energetica e deve metterla a disposizione dell’acquirente fin dal momento in cui iniziano le trattative. Nel caso in cui la compravendita si concluda con un esito positivo, il venditore dovrà consegnare l’APE al nuovo proprietario. Il D. Lgs. che abbiamo citato (all’articolo 6, comma 3) prescrive dettagliatamente come deve avvenire il passaggio dell’APE all’acquirente: sarà infatti necessario inserire nel contratto di compravendita un’apposita clausola che certifichi che l’acquirente ha ricevuto le informazioni relative alle prestazioni energetiche dell’edificio e il relativo certificato, che andrà allegato al contratto di compravendita. La legge indica anche le sanzioni a cui sono sottoposti sia il venditore sia l’acquirente in caso di mancato inserimento della clausola. Per maggiore chiarezza, vi riporto il comma in questione: «Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(comma così sostituito dall’art. 1, comma 7, legge n. 9 del 2014)».
Vi è stato utile questo articolo? Desiderate conoscere aspetti che non ho approfondito per la vendita dei vostri immobili a Trapani in merito all’attestato di prestazione energetica? Resto in attesa dei vostri feedback!