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Grazie al bonus acquisto per casa da affittare, è possibile ottenere una deduzione del 20% del prezzo di un’abitazione da affittare a canone agevolato per 8 anni.

Bonus acquisto casa da affittare: ultime opportunitàIl bonus acquisto per casa da affittare si applica ai privati che acquistano o costruiscono abitazioni non di lusso e di classe energetica A o B.

Come funziona il bonus acquisto casa da affittare

Il bonus acquisto è un’agevolazione statale che è stata introdotta dall’articolo 21 del decreto legge 133/2014 e le modalità di attuazione sono state definite dal decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’8 settembre 2015. Si tratta di una deduzione pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto o la costruzione di immobili residenziali da parte di privati.

In caso di acquisto dell’abitazione da locare la deduzione del 20% di calcola su prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita e comprensivo dell’IVA. La deduzione Irpef per acquisto dell’abitazione da locare o per la costruzione si applica su un importo massimo di 300.000 euro, da applicare sia all’immobile, sia al contribuente.

Le caratteristiche dell’immobile per ricevere il bonus acquisto case da affittare

Le caratteristiche dell’immobile devono essere le seguenti:

  • Non di lusso, ossia classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • Classificate nelle classi energetiche A o B
  • Non ubicate nelle zone destinate ad usi agricoli

Bonus acquisto casa da affittare: canone e durata

Per accedere alla deduzione è necessario che l’immobile sia affittato entro 6 mesi a canone agevolato, ovvero a un canone di affitto non superiore a quello fissato in ambito locale per gli alloggi in edilizia convenzionata, ai sensi dell’articolo 18 del DPR 380 del 2001 e pari al minore importo tra il canone concordato e il canone speciale previsto per i comuni ad alta tensione abitativa, che non può superare il 5% del valore dell’alloggio, ai sensi della legge 350 del 2003, articolo 3, comma 114.

Altre condizioni per la deduzione acquisto immobili da locare

La locazione non può avvenire tra parenti di primo grado: in altre parole non si ha diritto alla deduzione se la casa acquistata viene affittata tra padri e figli.

In caso di trasferimento dell’immobile per vendita, successione o donazione la deduzione, per la parte residua, sarà trasferita al nuovo proprietario, purché presenti i requisiti fissati dalla legge.

La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali, quindi il contribuente che ottiene il bonus per l’acquisto della casa da locare non ha diritto alla detrazione d’imposta per recupero del patrimonio edilizio. Pertanto il contribuente che fruisce della deduzione ai sensi dell’art. 21 del DL n. 133 del 2014 non può fruire anche della detrazione d’imposta per recupero del patrimonio edilizio.

Se sei interessato ad avere maggiori informazioni contattami oppure lasciami un messaggio qui sotto.

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